Con D.P.P. 16 agosto 2022, n. 11-68/Leg (Modifiche ed integrazioni al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm., recante
"Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4
marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" viene, tra l'altro, esteso anche alle
ristrutturazioni importanti di II livello l'obbligo di certificazione energetica degli edifici.
Questo avviene a seguito della modifica dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.,
cui, al comma 1, viene introdotta la lettera d bis) "ristrutturazioni importanti di secondo livello".
Contestualmente, vengono aumentati i limiti penalizzazione consentita per ristrutturazioni importanti di I livello e ampliamenti.
Il citato articolo 5 viene richiamato anche nell'Allegato H al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i..
L'ambito di applicazione dell'obbligo di esecuzione del test sull'ermeticità dell'involucro (blower door test) parrebbe quindi
implicitamente esteso anche alle ristrutturazioni importanti di II livello.
Tuttavia, poiche' l'Allegato A (Requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica per gli interventi di cui all'articolo 4,
comma 3) al Regolamento (d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm), prevede al p. 5 l'obbligo di blower door test per casi previsti
al c. 3 dell'art. 4, l'ambito di applicazione dell'obbligo di esecuzione del test sull'ermeticità dell'involucro NON viene esteso
alle ristrutturazioni di II livello.
A leggere la nuova tabella dei limiti sull'ermeticita' degli edifici risulta che, per interventi di "nuove costruzioni e
demolizione e ricostruzione", rimangono i limiti di penalizzazione previgenti e, per interventi
di "ristrutturazioni importanti di I livello e ampliamenti", vengono invece aumentati i limiti di penalizzazione consentiti.
Il nuovo Regolamento sarà valido a partire dal 1 ottobre 2022.